giovedì, gennaio 05, 2012

Scudo fiscale (Art. 19, commi 4-12)


Soggetti interessati
Soggetti che hanno beneficiato dello scudo fiscale

Adempimento
Le attivita` finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione in seguito al c.d. ‘‘scudo fiscale ‘‘ (art. 13-bis D.L. n. 78/2009 e successive modifiche ed integrazioni e artt. 12 e 15 del D.L. n.350/2001 e successive modifiche ed integrazioni), sono soggette a una imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota e` stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
L’imposta e` determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo sugli strumenti finanziari di cui si e` detto sopra.
Il versamento, con riferimento al valore delle attivita` ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente, avviene - entro il 16 febbraio di ciascun anno - per il tramite degli intermediari finanziari, che provvedono a trattenere l’imposta del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attivita` segretate e` quello al 6 dicembre 2011.
In caso di omesso versamento si applica una sanzione pari all’importo non versato.
Per le attivita` finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e` dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Decorrenza
Dal 6 dicembre 2011


Nessun commento: