mercoledì, gennaio 04, 2012

Conti correnti e strumenti finanziari - imposta di bollo

Art. 19, commi 1-3 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge)

Soggetti interessati
Titolari di conti correnti e intermediari finanziari

Adempimento
Viene rivista la tariffa dell’imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli, strumenti e prodotti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
In particolare, per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonche´ estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicita` annuale si applica l’imposta di bollo pari a: 34,20 euro, se il cliente e` persona fisica e sempre che il valore medio di giacenza annuo sia superiore a 5.000 euro; 100 euro, se il cliente e` soggetto diverso da persona fisica.
Invece, per titoli, strumenti e prodotti finanziari le aliquote saranno:
  • 1 per mille annuo per il 2012;
  • 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.
Comunque, l’imposta e` dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all’anno 2012 nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Decorrenza
A partire dal 18 gennaio 2012.

APPROFONDIMENTO:

E' introdotta una nuova tassazione sugli strumenti finanziari, sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli un’ imposta di bollo (su titoli strumenti prodotti finanziari e valori scudati sui conti correnti) a diverso modo e per quelli che superano determinate soglie e i cui destinatari sono sia correntisti persone fisiche sia imprese.

Sui prodotto finanziari si pagherà l’imposta proporzionale dello 0,1% per il 2012 sui prodotti finanziari anche non soggetti ad obbligo deposito titoli. La stessa imposta di bollo salirà poi allo 0,15% dal primo gennaio 2013 con un massimo di 1.200 euro. Sono ricompresi altresì anche i buoni fruttiferi postali sempre al di sopra di una soglia di rimborso pari a 5 mila euro e sempre con un minimo di imposta di bollo di 34,20 euro.

No Tax Area per i conti al di sotto dei 5.000 euro;

Chi è soggetto alla tassazione sui conti correnti:“L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti ècomplessivamente non superiore a euro 5.000″.

I soggetti passivi hanno come sostituti d'imposta: banche, istituti di credito, gestori, poste italiane, società di intermediazione mobiliare e simili che svolgono la funzione di deposito custodia e amministrazione di titoli.

Esclusioni dall’imposta di bollo del Governo Monti: Non è considerato oggetto dell'imposta il possesso di: fondi pensioni e fondi sanitari. Inoltre l'imposta, non si applicherà ai dossier aventi saldo zero.

Quanto costa alle persone fisiche l’imposta di bollo: La tassazione delle persone fisiche sui conti al di sopra dei 5.000 euro sarà pari a 34,20 euro. Il passaggio principale della norma recita così: “Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00“. Il precedente punto recitaL’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”.

Prevista però anche la tassazione dei conti di deposito secondo quanto indicato al comma 3 intitolato “Imposta sulla comunicazione relativa ai prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito” e che prevede appunto un sistema di tassazione sostitutivo tra cui si prevede anche l’applicazione di un’imposta di bollo sulla comunicazione inviate dagli intermediari. ”L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonchè dagli uffici dell’Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno. Non sono soggetti all’imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell’applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d’ufficio. L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamento al 2012 nella misura massima di 1.200 euro. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. “

Se uno è intestatario di più conti correnti o per deposito titoli:La nuova tassazione si applicherà singolarmente su ciascun conto sempre che singolarmente superi la soglia dei 5 mila euro di esenzione. Lo stesso discorso vale anche nell’ipotesi in cui avete il conto personale e quello di famiglia nella stessa banca o istituto finanziario.

Imposta di bollo sulle società o persone giuridiche: Per i soggetti con personalità giuridica la nuova imposta di bollo subisce un incremento rispetto alla versione iniziale e sale alla soglia piscologica dei 100 euro. Ogni società paga 100 euro a titolo di imposta di bollo.

Sanzioni : Non sono previste sanzioni, per l'omesso versamento.

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